COPERTINA

LA NUOVA ETICHETTA ALIMENTARE





Approfondiamo cosa ci viene proposto sulle nuove etichette



  

Cos’è l’etichetta?


Per etichetta si intende qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore.”
(Art. 1 Reg. 1169/2011)


La vita moderna ci offre un’ampia gamma di alimenti che il consumatore si trova a dover scegliere. Proprio la scelta di un alimento o bevanda rispetto ad un altro condiziona la nostra dieta sotto diversi aspetti, tra i più noti c’è quello dell’apporto nutrizionale. Per questo saper leggere e leggere quotidianamente le etichette poste sulle confezioni alimentari è fondamentale perché è l’unico modo per sapere, per quello che possiamo fare, cosa stiamo comprando, che cosa stiamo mangiando, e quale produzione stiamo scegliendo.
L’etichetta riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del
prodotto e fornisce una serie di indicazioni per comprendere come i diversi alimenti concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata.

Il Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori aggiorna
e semplifica le norme precedenti sull’etichettatura degli alimenti.
Lo scopo di tale innovazione è quello di tutelare ulteriormente
la salute dei consumatori e assicurare un’informazione chiara e
trasparente. Il Regolamento introduce alcune importanti novità.
Altro aspetto importante dell’etichettatura degli alimenti sono
le indicazioni nutrizionali e sulla salute (claims), disciplinate
dal Regolamento (CE) 1924/2006 relativo alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Il Ministero della Salute con questo opuscolo desidera fornire
uno strumento che permetta al consumatore di comprendere le
“nuove” etichette e di fare scelte informate.

Ecco dunque le indicazioni obbligatorie:


1.    Denominazione dell’alimento
2.    Elenco degli ingredienti
3.    Gli allergeni presenti
4.    Durabilità del prodotto
5.    Condizioni di conservazione del prodotto
6.    Paese di origine e provenienza dell’alimento
7.    Dichiarazione nutrizionale

A queste indicazioni ripeto di obbligo sulle etichette possono essere aggiunte indicazioni complementari:


1.    Quantità di caffeina
2.    Quantità di fitosteroli
3.    Aromi particolari usati


Tuttavia è possibile avere anche delle informazioni nutrizionali.



L’etichetta degli alimenti, oltre a fornire informazioni necessarie relative al prodotto commercializzato, può essere utilizzata dal produttore come mezzo per valorizzare i propri prodotti e dal consumatore per fare scelte più attente e in linea con le sue necessità. Il Regolamento (CE) 1924/2006armonizza i cosiddetti “claims”, ossia indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, allo scopo di garantire ai consumatori l’accuratezza e la veridicità delle informazioni.


Ecco alcune delle indicazioni nutrizionali:

A BASSO CONTENUTO CALORICO
il prodotto contiene non più di 40 kcal/100 g per i solidi o più
di 20 kcal/100 ml per i liquidi

A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO
il valore energetico è ridotto di almeno il 30%

SENZA CALORIE
il prodotto contiene non più di 4 kcal/100 ml

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI
il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i
solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi

SENZA GRASSI
il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi
per 100 g o 100 ml

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI
il prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml
per i liquidi

SENZA GRASSI SATURI
la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non
supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml


A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI
il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i
solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi

SENZA ZUCCHERI
il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri
per 100 g o 100 ml

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
il prodotto non contiene zuccheri o ogni altro prodotto
utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento
li contiene naturalmente si deve riportare sull’etichetta:
“contiene naturalmente zucchero


LEGGERO/LIGHT
il valore energetico è ridotto di almeno 30%

FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3
il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico (ALA)
per 100 gr o 100 kcal

RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3
il prodotto contiene almeno 0,6 g di ALA per 100 gr o 100 kcal

RICCO DI GRASSI MONOINSATURI (O POLINSATURI)
almeno il 45% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano
dai grassi monoinsaturi/polinsaturi e a condizione che gli stessi
apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto

RICCO DI GRASSI INSATURI
almeno il 70% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano
da grassi insaturi e a condizione che gli stessi apportino oltre il
20% del valore energetico del prodotto

FONTE DI FIBRE
il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g
o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal

AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE
il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g
o almeno 3 g di fibre per 100 kcal

AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE
almeno il 20% del valore energetico dell’alimento è apportato
da proteine
FONTE DI/AD ALTO CONTENUTO DI
[NOME DELLA VITAMINA E/O MINERALE]
il prodotto contiene almeno il 15/30% della dose giornaliera
raccomandata di vitamina e/o minerale

A TASSO RIDOTTO DI
[NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]
la riduzione è pari ad almeno il 30%
rispetto a un prodotto simile


(fonte: Ministero della Salute web site)
 


 

 


 IL FUTURO DELLE ETICHETTE

 
L’Unione europea (UE) apporta miglioramenti alle norme sull’etichettatura dei prodotti alimentari affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per effettuare acquisti consapevoli. Per ragioni di salute pubblica le nuove norme rafforzano la protezione contro gli allergeni.



Breve SINTESI

Il presente regolamento opera una fusione della direttiva 2000/13/CE relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari e della direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale, al fine di migliorare il livello di informazione e di protezione dei consumatori europei.
Campo d’applicazione
Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione europea (UE) per particolari alimenti.
Requisiti generali
Né l’etichettatura, né la presentazione dei prodotti alimentari, né la pubblicità di tali prodotti deve:
Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
Responsabilità dell’operatore
L’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’UE, l’importatore. Egli assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa europea applicabile in materia di alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale, se necessario.
Indicazioni obbligatorie
Le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. L’altezza «x» dei caratteri deve essere di almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni).
Le indicazioni obbligatorie riguardano:
  • la denominazione;
  • l’elenco degli ingredienti;
  • le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.);
  • la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  • la quantità netta dell’alimento;
  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  • le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore;
  • il paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore;
  • le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  • per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  • una dichiarazione nutrizionale.
Le indicazioni obbligatorie riguardanti la denominazione, la quantità netta e il titolo alcolometrico volumico effettivo appaiono nello stesso campo visivo.
Le informazioni obbligatorie appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori ed eventualmente in più lingue.
Omissione di alcune indicazioni obbligatorie
Sono previste disposizioni particolari per:
  • le bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate;
  • gli imballaggi di piccole dimensioni;
  • l’etichettatura nutrizionale degli alimenti di cui all’allegato V;
  • le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume;
Informazioni facoltative
Le informazioni fornite su base volontaria devono soddisfare i seguenti requisiti:
  • non inducono in errore il consumatore;
  • non sono ambigue né confuse;
  • si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti.
Inoltre, le informazioni volontarie non possono, per quanto riguarda la loro presentazione, occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie.
La Commissione dovrà adottare misure per assicurarsi che le informazioni facoltative volte a indicare a) la presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze che provocano allergie o intolleranze, b) l’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani c) le assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione, ecc. soddisfino i requisiti summenzionati.
Data di applicazione
Il presente regolamento si applica a partire dal 13 dicembre 2014, salvo le disposizioni riguardanti l’obbligo di fare una dichiarazione nutrizionale, che saranno applicabili dal 13 dicembre 2016.
La data di applicazione dell’allegato VI riguardante la denominazione degli alimenti e le indicazioni specifiche che l’accompagnano, è fissata al 1o gennaio 2014.


                                                              PER APPROFONDIRE

NUOVE ETICHETTE : ECCO COSA CAMBIA SUL TUO SCAFFALE (da La stampa on line)

CHIARA SEMPLICE E LEGGIBILE:ECCO LA NUOVA ETICHETTA EUROPEA DEI CIBI ( La Repubblica on line)