COPERTINA


 


 IL FUTURO DELLE ETICHETTE

 
L’Unione europea (UE) apporta miglioramenti alle norme sull’etichettatura dei prodotti alimentari affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per effettuare acquisti consapevoli. Per ragioni di salute pubblica le nuove norme rafforzano la protezione contro gli allergeni.



Breve SINTESI

Il presente regolamento opera una fusione della direttiva 2000/13/CE relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari e della direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale, al fine di migliorare il livello di informazione e di protezione dei consumatori europei.
Campo d’applicazione
Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione europea (UE) per particolari alimenti.
Requisiti generali
Né l’etichettatura, né la presentazione dei prodotti alimentari, né la pubblicità di tali prodotti deve:
Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
Responsabilità dell’operatore
L’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’UE, l’importatore. Egli assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa europea applicabile in materia di alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale, se necessario.
Indicazioni obbligatorie
Le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. L’altezza «x» dei caratteri deve essere di almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni).
Le indicazioni obbligatorie riguardano:
  • la denominazione;
  • l’elenco degli ingredienti;
  • le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.);
  • la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  • la quantità netta dell’alimento;
  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  • le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore;
  • il paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore;
  • le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  • per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  • una dichiarazione nutrizionale.
Le indicazioni obbligatorie riguardanti la denominazione, la quantità netta e il titolo alcolometrico volumico effettivo appaiono nello stesso campo visivo.
Le informazioni obbligatorie appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori ed eventualmente in più lingue.
Omissione di alcune indicazioni obbligatorie
Sono previste disposizioni particolari per:
  • le bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate;
  • gli imballaggi di piccole dimensioni;
  • l’etichettatura nutrizionale degli alimenti di cui all’allegato V;
  • le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume;
Informazioni facoltative
Le informazioni fornite su base volontaria devono soddisfare i seguenti requisiti:
  • non inducono in errore il consumatore;
  • non sono ambigue né confuse;
  • si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti.
Inoltre, le informazioni volontarie non possono, per quanto riguarda la loro presentazione, occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie.
La Commissione dovrà adottare misure per assicurarsi che le informazioni facoltative volte a indicare a) la presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze che provocano allergie o intolleranze, b) l’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani c) le assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione, ecc. soddisfino i requisiti summenzionati.
Data di applicazione
Il presente regolamento si applica a partire dal 13 dicembre 2014, salvo le disposizioni riguardanti l’obbligo di fare una dichiarazione nutrizionale, che saranno applicabili dal 13 dicembre 2016.
La data di applicazione dell’allegato VI riguardante la denominazione degli alimenti e le indicazioni specifiche che l’accompagnano, è fissata al 1o gennaio 2014.


                                                              PER APPROFONDIRE

NUOVE ETICHETTE : ECCO COSA CAMBIA SUL TUO SCAFFALE (da La stampa on line)

CHIARA SEMPLICE E LEGGIBILE:ECCO LA NUOVA ETICHETTA EUROPEA DEI CIBI ( La Repubblica on line)